U.B.A. – Unity of Brokers Assurance

La denuncia e il risarcimento

Al fine di accelerare le procedure di liquidazione del danno in caso di sinistro, in auto o in un altro veicolo, è molto importante fare una denuncia di sinistro completa in ogni parte. L’Assicurato coinvolto in un sinistro, responsabile o meno dell’incidente, è tenuto secondo la normativa vigente (Codice Civile, articolo 1913) a presentare denuncia alla Società di Brokeraggio o alla Compagnia Assicurativa entro 3 giorni lavorativi da quello in cui l’incidente si è verificato.

Essere rapidi e precisi nella segnalazione del sinistro consente alla Società di Brokeraggio o alla Compagnia di valutare per tempo dinamiche e responsabilità del sinistro. Non presentare alcuna denuncia può portare un danno economico alla Compagnia che potrà rivalersi nei tuoi confronti ai sensi della normativa vigente (artt. 143 Codice delle Assicurazioni e 1915 del Codice Civile.)

 

 

 

 

 

 

 

Consegnate alla Società di Brokeraggio o alla Compagnia Assicurativa la Constatazione amichevole debitamente compilata di persona oppure fatela pervenire tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, fax o e-mail.

La procedura innescata dalla richiesta di risarcimento cambia a seconda che si tratti di Risarcimento diretto o Risarcimento ordinario:
Risarcimento diretto:

Per molte tipologie di incidente stradale accanto al Risarcimento ordinario è possibile dal 2007  richiedere il Risarcimento diretto (Art. 149 CdA), per cui a pagare i danni non sarà la Compagnia di Assicurazione del responsabile dell’incidente, ma la tua. Si tratta di un procedimento messo a punto per facilitare gli Assicurati. In presenza delle condizioni elencate di seguito questi ultimi potranno rivolgersi direttamente alla propria Compagnia anziché a quella della controparte.

Puoi richiedere questa procedura solo se:

  • la responsabilità dell’incidente non è tua o lo è solo in parte
  • l’incidente ha coinvolto solamente due veicoli a motore immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, regolarmente assicurati con imprese con sede nello Stato italiano
  • l’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo o ciclomotore) identificati (targati) (i cosiddetti ciclomotori con “targa nuova”)
  • entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano
  • entrambi i veicoli sono identificati ed assicurati per la RC Auto con Compagnie di Assicurazioni autorizzate a operare in Italia
  • i danni alle persone sono di lieve entità. In particolare, le lesioni riportate dai conducenti non devono essere sono superiori al 9% (i cosiddetti danni “micropermanenti”), mentre i danni fisici occorsi ad eventuali trasportati possono essere di qualsiasi entità.

NON è possibile attivare la procedura di Risarcimento diretto quando:

  • nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli a motore
  • non c’è stato un urto diretto tra i due veicoli, ad esempio se i mezzi non si sono toccati oppure l’urto è avvenuto solo con il carico sporgente dall’altro veicolo
  • non c’è stato urto con il veicolo del responsabile dell’incidente, ad esempio se un veicolo causa un incidente ma senza urtare gli altri mezzi
  • il sinistro non è avvenuto in Italia
  • non è stato possibile identificare il veicolo responsabile
  • uno dei veicoli coinvolti (anche uno soltanto) ha targa estera
  • l’urto è avvenuto con un rimorchio non agganciato alla motrice, ad esempio carrello o roulotte in sosta o spostato a mano

Qualora la Compagnia lo richieda, l’Assicurato/danneggiato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medico legali.

Risarcimento ordinario

Se l’incidente non rientra nelle tipologie che possono accedere alla procedura di risarcimento diretto, andrà avviata una procedura di Risarcimento ordinario (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) per cui la richiesta di risarcimento va inoltrata alla Compagnia di Assicurazione del veicolo ritenuto responsabile del sinistro. Se la Compagnia riceve una richiesta di risarcimento incompleta deve richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni. L’offerta di risarcimento o il rifiuto motivato vanno comunicati:

Per i danni alle cose:

  • entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa, se la Constatazione amichevole non è firmata da entrambi i conducenti.
  • entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa, se la Constatazione amichevole è firmata da entrambi i conducenti.

Per i danni alla persona o in caso di morte:

  • entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa.

In caso di danno alla persona, il danneggiato non potrà rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno da parte della Compagnia di Assicurazione del responsabile.

 Se volete aiuto per la compilazione della Constatazione amichevole o della richiesta di risarcimento contattate il vostro Broker o Agente, che sapranno anche fornirvi i dati delle carrozzerie fiduciarie a cui rivolgervi per riparare i danni e i contatti degli eventuali periti.

Se il sinistro è avvenuto all’estero o ha coinvolto veicoli esteri procedete nello stesso modo per la denuncia dell’incidente alla Società di brokeraggio o alla Compagnia. Si occuperanno loro di gestire la procedura di risarcimento, che sarà diversa e dovrà coinvolgere il mandatario in Italia della Compagnia di Assicurazione straniera e l’UCI, l’ufficio che ha il compito di aiutare gli automobilisti italiani a sbrigare le pratiche con le Compagnie di Assicurazione straniere.