U.B.A. – Unity of Brokers Assurance

Trasporto merci

Autocarri, navi, aerei e servizi di corriere di ogni tipo garantiscono il movimento costante di beni e merci. L’assicurazione Trasporto merci proposta da U.B.A. tutela la tua impresa contro le conseguenze finanziarie legate al danneggiamento o allo smarrimento delle merci durante le operazioni di trasporto, movimentazione e immagazzinaggio. Questa soluzione copre tutti quei rischi che possono verificarsi in seguito a scambi commerciali di beni di vario genere e di merci prodotte e commercializzate in acquisto o vendita. La nostra società ha a diposizione moltissimi pacchetti assicurativi flessibili e innovativi per questo tipo di coperture, che vogliono rispondere alle esigenze e alle specificità del trasporto in questione.

 

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Ecco le principali opzioni che influenzano le condizioni e le garanzie della polizza Trasporto merci:

Il tipo di merce

Per merce si intende tutto ciò che può essere trasportato e implichi un movimento di beni via terra, via mare o a bordo di aerei. Esempi di merci sono le materie prime (petrolio, gas naturale, carbone, minerali di ogni genere), i prodotti agricoli (cereali, semi oleosi, prodotti ortofrutticoli, olii vegetali), i prodotti di prima trasformazione (prodotti petroliferi raffinati e prodotti petrolchimici, prodotti della laminazione dell’acciaio e di altri metalli, prodotti agricoli trasformati, come grani, farine), manufatti industriali, prodotti industriali in generale (prodotti dell’industria alimentare, prodotti forestali e derivati, carta, prodotti dell’industria elettronica). Vi sono poi le merci non convenzionali, come valori, assegni, banconote, gioielli, titoli di credito, che necessitano di coperture particolari. Le nostre garanzie offrono massimali adeguati alla copertura di trasporti anche di alto valore e somme aggiuntive per il risarcimento di tutte le spese accessorie.

Il tipo di imballaggio

Le merci si distinguono anche per l’imballaggio adottato o l’eventuale mancanza di imballaggio. Si possono scegliere coperture ad hoc per trasporti di merci sciolte o in contenitori come container, sacchi, casse, cartoni, pellet.

Il ramo Trasporti si distingue a seconda del mezzo di trasporto utilizzato: strada, ferrovia, nave, aereo. Per il vettore aeronautico sono previste apposite coperture tramite il ramo aeronautica. A seconda che il trasporto sia terrestre, marittimo aereo sono previste delle garanzie specifiche.Vi sono anche delle polizze che non riguardano le più comuni modalità di trasporto, ma coprono mezzi “offshore o energy” e che rientrano pertanto nell’ambito del ramo Energia. Queste polizze comprendono la copertura dei rischi relativi allo spostamento di merci attraverso oleodotti o gasdotti o coprono mezzi utilizzati a servizio delle attività di estrazione e sfruttamento degli idrocarburi, dell’industria estrattiva petrolifera in mare, dei cantieri navali e dei terminali portuali.

La natura del trasporto

Le garanzie possono variare a seconda del tipo di movimento a cui le merci sono sottoposte. Si può trattare di merci in conto lavorazione, trasferimenti tra società collegate o consociate, resi di merce e merci di ritorno, trasferimenti tra depositi e magazzini, spedizioni di materiale pubblicitario, partecipazione a fiere, mostre, esposizioni. Sono incluse anche le giacenze di transito.

La responsabilità

L’Azienda contraente può essere proprietario della merce oppure vettore (o spedizioniere o un’altra figura nella filiera del trasporto). Se il danno o la perdita colpisce l’Assicurato in quanto proprietario di un bene (come frequentemente nel caso di aziende industriali o commerciali) viene stipulata un’assicurazione di cose.
Il proprietario delle merci può anche decidere di non stipulare una polizza in nome e per conto proprio ma di chiedere al vettore (o spedizioniere) di provvedere all’assicurazione, diventando il vettore  contraente di un’assicurazione in nome proprio per conto del proprietario. Se il danno o la perdita colpisce l’Assicurato in quanto responsabile delle cose nei confronti del proprietario (e quindi debba risarcire il proprietario se il bene affidatogli si perde o si danneggia) si parla di assicurazione di responsabilità vettoriale. Queste polizze sono create appositamente per le Aziende che desiderano assicurare le merci dei propri clienti. Infatti l’Azienda che funge da vettore ha tutto l’interesse ad assicurare la propria responsabilità per perdite o danni cagionati alle merci di cui dovrebbero rispondere nei confronti del proprietario o dei suoi assicuratori.
La proprietà del corpo. Le merci possono essere trasportate dalle Aziende con mezzi di proprietà o di terzi.
Il tipo di rischio.

I rischi che appartengono al ramo Trasporti sono suddivisi in due categorie:

- RO (Rischi Ordinari). Rappresenta la copertura base che riguarda il trasporto via terra, acqua o aria del bene che viene assicurato e tutte le attività che interessano gli addetti al trasporto o alla consegna effettuate materialmente sull’oggetto trasportato.
- RS (Rischi Speciali). La copertura base può essere integrata con garanzie che riguardano casi eccezionali. Tra questi rientrano eventi socio-politici come guerre, scioperi, sommosse, tumulti civili, atti di terrorismo, esplosioni. I rischi di guerra assicurano le merci imbarcate su una nave o su un aereo. I rischi socio-politici tutelano le merci imbarcate, ma anche le merci che si trovano in porto in attesa di essere imbarcate oppure le merci che sono appena state scaricate dalla nave. Per i rischi socio-politici il risarcimento del danno subentra quando le merci vengono lesionate o distrutte. I rischi di guerra si estendono anche alle ipotesi di mancata disponibilità del bene trasportato per cattura, arresto o altre azioni autoritarie, ma mai se da una di queste azioni deriva un ritardo nella consegna. Il Joint Cargo Committee di Londra ha stilato una lista, la Global Cargo Watch List (GCWL), contenente l’indicazione dei Paesi più pericolosi, a causa della presenza di guerre e di movimenti socio-politici, tali da creare un serio rischio per le merci in transito o depositate nei container. Il rischio pirateria tutela contro quegli atti violenti in mare compiuti da bande organizzate a danno di compagnie mercantili che effettuano trasporti di materie prime e di beni di consumo. Il rischio terrorismo è rientrato nelle coperture Rischi Speciali a partire dai fatti accaduti l’11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

 

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